STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE E SEDE –

 

E’ costituito il comitato cittadino di volontariato denominato “ COMITATO S. TIMOTEO”.

Il Comitato è regolato dal presente atto di costituzione e dalle norme di cui agli art. 39-42 del Codice Civile.

Il Comitato ha sede presso i locali della Parrocchia S. Timoteo in via G. Pepe  di Termoli (CB).

 

Art. 2 – FINALITA’ –

 

Il Comitato è costituito quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed è una iniziativa autonoma, pluralista, apartitica, volontaria, democratica.

Ha lo scopo di:

  • studiare e diffondere le problematiche sanitarie ed ambientali, di difendere e preservare la sicurezza, la salute, il benessere, e la qualità della vita dei cittadini di Termoli e dei Comuni dell’area del Basso Molise;
  • redigere e proporre agli organi istituzionali di competenza studi per la programmazione sanitaria, sociale, ambientale, coerenti con i bisogni delle popolazioni;
  • organizzare e partecipare a campagne di orientamento e sensibilizzazione delle comunità locali;
  • chiedere e promuovere con gli Enti un confronto sulle iniziative ed attività sanitarie, sociali ed ambientali, che interessano il territorio di Termoli e dell’area del Basso Molise.

 

Art. 3 – ADESIONE AL COMITATO –

 

L’adesione al Comitato è libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purché l’attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del Comitato. Il Comitato è indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, ordine, albo, circolo, partito politico,sindacato, ecc.

 

Art. 4 – QUOTE ASSOCIATIVE –

 

L’attività del Comitato verrà autofinanziata attraverso libere oblazioni volontarie degli aderenti al comitato stesso e/o dalle quote associative decise dall’assemblea con il 50%+1 dei presenti. L’adesione al Comitato comporta l’autotassazione regolare.

 

Art. 5 – FONDO COMUNE –

 

I contributi degli associati, le donazioni di privati cittadini, i contributi da parte di istituzioni e/o enti pubblici,  e i beni eventualmente acquisiti con  questi, costituiscono il fondo comune del Comitato. Il Comitato risponde delle proprie obbligazioni con il fondo comune.

 

Art. 6 – ORGANI E POTERI –

 

Sono organi del Comitato:

·        l'Assemblea dei Soci

  • il Consiglio Direttivo, composto da 9 componenti
  • il Presidente
  • il Vice-Presidente
  • la Consulta Tecnico-Scientifica
  • la Consulta Tecnico-Organizzativa

 

Detti organismi restano in carica due anni, hanno la rappresentanza del Comitato ed i poteri loro conferiti dall’assemblea che li elegge.

Le decisioni del Comitato vengono assunte nell’assemblea degli aderenti che decide a maggioranza (50%+1).

 

Art. 7 – COMPENSI E INCOMPATIBILITA’ –

 

Tutte le cariche nell’ambito degli Organi del Comitato sono di servizio e non danno luogo ad alcun compenso.

E’ riconosciuto solo il rimborso delle spese vive indispensabili, dettagliate e documentate.

La carica di componente degli Organi del Comitato è incompatibile con quella di Presidente, Sindaco, Assessore, Consigliere regionale, provinciale, comunale, e con altre cariche pubbliche elettive  politiche-partitiche e sindacali.

 

Art. 8 – DECADENZA E DIMISSIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI –

 

I componenti degli organi del Comitato decadono:

  • per dimissioni volontarie
  • per sopravvenute condizioni di incompatibilità
  • nel caso di tre assenze consecutive ingiustificate

 

Il componente uscente è sostituito con un nuovo componente eletto dall’assemblea nella prima seduta utile.

In caso di contemporanee dimissioni di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo decade e al Presidente resta il solo compito di svolgere le attività di ordinaria amministrazione, fino alla nomina dei nuovi organi da parte dell’assemblea nel termine di 60 giorni.

 

Art. 9 – RECESSO –

 

Ciascun aderente è libero di recedere dal Comitato in ogni momento, dandone comunicazione per iscritto al Presidente del Comitato a mezzo fax, posta ordinaria, posta elettronica.

 

Art. 10 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA –

 

L’assemblea degli aderenti deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto annuale. Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente, dal Vice- Presidente congiuntamente ad almeno 1/20 degli aderenti, o dal 50%+1 degli stessi. L’avviso di convocazione dell’assemblea verrà recapitato agli aderenti con comunicazione scritta via fax, posta elettronica, telefonica, SMS, o apposito volantino informativo, con almeno cinque giorni di anticipo.

 

Art. 11 – DURATA E SCIOGLIMENTO –

 

Il Comitato rimane in vita fino a diversa decisione espressa dall’assemblea.

 

Art. 12 – DIRITTI DEGLI ADERENTI –

 

I promotori e gli aderenti hanno i seguenti diritti:

  • eleggere i componenti gli Organi del Comitato ed esserne eletti (elettorato attivo e passivo)
  • approvare il rendiconto annuale
  • partecipare alle iniziative promosse od organizzate dal Comitato

 

Art. 13 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI –

 

I promotori e gli aderenti hanno i seguenti doveri:

  • partecipare alle assemblee convocate
  • impegnarsi per il raggiungimento dello scopo
  • tenere verso gli associati un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede.

 

Art. 14 – ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI –

 

I promotori e gli aderenti che contravvengano ai doveri indicati dal presente Statuto, possono essere esclusi dal Comitato con delibera del Consiglio Direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviare all’aderente per fax, posta ordinaria, posta elettronica, almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.

L’esclusione è prevista per i seguenti casi:

  • inadempimento degli obblighi assunti da parte del promotore e dell’aderente a favore del Comitato
  • inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti, o delle delibere e degli organi sociali.

 

Art. 15 – PRESIDENTE DEL COMITATO –

 

Il Presidente pro-tempore svolge la funzione di portavoce del Comitato, presiede l'Assemblea, dalla quale è eletto tra i consiglieri, ed il Consiglio Direttivo, è unico rappresentante del Comitato nei confronti dei terzi, nonché in sede amministrativa e giudiziaria, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo; è autorizzato a impegnare tutti gli atti e operazioni in nome del Comitato. In caso di impedimento del Presidente, il medesimo potrà delegare il Vice-Presidente a rappresentare il Comitato con gli stessi poteri a lui conferiti.  

 

Art. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO –

 

Il Consiglio Direttivo, eletto dall’assemblea, è l’organo di governo del Comitato presieduto dal Presidente e composto da 9 componenti eletti dall’assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza tra i propri componenti il Vice-Presidente ed i Consiglieri Tesoriere e Segretario. Esso inoltre ha facoltà di assegnare deleghe, anche temporanee,  a membri dello stesso o ad altri associati per l'attuazione di specifiche attività, mansioni o delibere.

Il Consiglio Direttivo dà seguito alle decisioni e alle direttive dell’assemblea, individua gli indirizzi gestionali del Comitato, predispone ed attua le strategie e le iniziative coerenti con gli obbiettivi statutari. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza; in caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente prevale. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente per fax, posta elettronica, telefono, SMS, almeno cinque giorni prima della seduta.

 

Art. 17 – CONSULTE –

 

Le Consulte Tecnico-Scientifica  e Tecnico-Organizzativa, sono costituite da membri promotori o aderenti al Comitato, di comprovata esperienza tecnica, professionale e organizzativa, prendono parte alle iniziative che il Comitato intraprende. Le Consulte tramite un proprio rappresentante, si interfacciano e dialogano con tutti gli altri organi del comitato.

 

Art. 18 – PATRIMONIO –

 

Il patrimonio del Comitato è costituito da:

  • oblazioni volontarie dei promotori e degli aderenti, quote sociali
  • contributi e liberalità ricevute
  • risorse formate con utili
  • altre riserve accantonate.

 

Art. 19 – ESERCIZIO SOCIALE –

 

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine dell’esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla relazione del rendiconto annuale e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce.

 

Art. 20 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI –

 

Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione, e il capitale.

 

Art. 21 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO –

 

In caso di scioglimento il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali del Comitato.

 

Art. 22 –TRASPARENZA E COMUNICAZIONE –

 

Il Comitato garantisce una adeguata informazione e pubblicità sulle attività intraprese, nei confronti di tutti i soggetti che vivono ed operano nell’area interessata alle iniziative.

 

Art. 23 – NORME ATTUATIVE –

 

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi 26 luglio 2013. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, trovano piena ed integrale applicazione le norme in materia contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti. 

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